HOMECOMUNICONTATTINEWS

 

 

 

 

 

 

 

    

  XVII COMUNITA' MONTANA

"Monti Aurunci"

XVII zona del Lazio - Spigno Saturnia (LT)

 

Fatturazione elettronica

 

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1 commi da 209 a 214 della Legge n. 244 del 24/12/2007 e s.m.i.

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31/03/2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in modalità elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del citato D.M. 55/2013.

Per le finalità di cui sopra, l’art. 3 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013 prevede che l’Amministrazione individui i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare un Codice Univoco Ufficio e a renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it.

Il Codice Univoco Ufficio è un dato obbligatorio della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo che consente al Sistema d’Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitarla correttamente all’ufficio destinatario.

La XVII Comunità Montana "Monti Aurunci" ha identificato all’interno della sua struttura il seguente codice iPA e codice univoco ufficio:

CODICE iPA:  xcma

CODICE UNIVOCO UFFICIO:  UF1EDD

Oltre al Codice Univoco Ufficio occorre altresì indicare nella fattura elettronica anche il CIG “Codice Identificativo di gara” e, quando previsto, il CUP “Codice Unitario del Progetto” salvo casi esenti. In assenza di tali codici la Pubblica Amministrazione non può procedere al pagamento delle fatture (art. 25 comma 3 del D.L. n. 66 del 24/04/2014).

Per rendere più facilmente liquidabile ogni fattura si raccomanda ai fornitori di riportare il numero della determinazione con la quale è stata affidata la prestazione/fornitura e il corretto codice IPA.

Si precisa infine che:

Le fatture cartacee emesse prima del 31/03/2015 e pervenute entro il 30/06/2015 saranno regolarmente pagate con le modalità correnti, sarà cura dei fornitori adottare i mezzi adeguati per far pervenire le fatture entro tale data;

Per le fatture cartacee emesse prima del 31/03/2015 e pervenute dopo il 30/06/2015 saranno respinte e non si potrà dar luogo ad alcun pagamento sino al ricevimento della fattura elettronica;

Le fatture emesse dopo il 31/03/2015 in formato non elettronico saranno respinte.

 

Applicazione "split payment". Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) Circ. AE n. 1/E del 09.02.2015 - Circ. AE n. 6/E del 19.02.2015 - Circ. AE n. 15/E del 13.04.2015

Per le forniture di beni e servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dello split payment ai sensi del DM del 23.01.2015 e delle successive circolari esplicative dell'Agenzia delle Entrate, i fornitori devono emettere fattura con l'indicazione "scissione dei pagamenti" o "split payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n.633 del 1972". Si evidenzia che nel caso in cui la fattura non contenga la predetta indicazione è applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997. Per effetto di tali disposizioni, ai fornitori verranno pagate le fatture al netto dell'IVA ed In relazione all'imposta addebitata in fattura le Pubbliche Amministrazioni sono responsabili del versamento all'Erario dell'imposta, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.